Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 14/05/1981 n. 219

• Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. - 66 Pubblicità turistica all'estero.

• I Ministri del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.

Art. 67 - Potenziamento dell'Istituto geografico militare.

• Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

• Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti sino a 60 in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicendo apposito concorso.

• Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Art. 68 - Prestazione del servizio militare in comuni terremotati.

• I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate, presentano apposita domanda al Ministero della difesa.

• Il Ministro della difesa dà disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso.

• Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza.

• Il Ministro della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio civile.

• Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota già prevista dalla legge 15 dicembre 1972 n. 772, per il mantenimento di giovani di leva in servizio civile.

• I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972 n. 772, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il servizio civile da prestarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.

• I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione secondo modalità da definire da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

• Vengono istituiti corsi di formazione, della durata di 30 giorni, all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal competente Ministero. A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio civile.

Art. - 69 Relazione al Parlamento.

• Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

• Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218.

• Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1°gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 70 - Proroga delle aspettative.

• Le aspettative a favore degli amministratori comunali, già autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Art. 71 - Costruzioni nelle zone sismiche.

• Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, può essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Capo IV Agevolazioni fiscali.

Art. 72 - Acquisto di immobili.

• Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

• Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

• Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

• Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

• Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

• Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.

Art. 73 - Esenzione da imposte e tasse.

• Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche dagli emulumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648.

• E fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 74 - Agevolazioni in materia di indennizzi.

• Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 75 - Limiti alla cumulabilità.

• Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

• Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono il 25% del contributo eventualmente ricevuto ai sensi dell'art. 3, lettera d) del decretolegge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, nonchè le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

• L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 8.

• Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25% delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

Art. 76 - Imposta locale sui redditi.

• I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1980 n. 776, e 31 gennaio 1981 n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980 n. 874, e 30 marzo 1981 n. 104, è stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.

Art. 77 - Imposta sul valore aggiunto.

• I soggetti che nell'anno 1981 realizzano un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, superiore a dodici milioni di lire e che nello stesso anno effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi non considerate tali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980 n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 875, integrato dall'art. 2 del decreto- legge 31 gennaio 1981 n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981 n. 104, devono comunicare all'ufficio IVA competente, entro il 31 gennaio 1982, l'ammontare complessivo delle operazioni stesse registrate nell'anno 1981 ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

• Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui al precedente comma. L'omessa o inesatta comunicazione di cui al primo comma è punita con la sanzione prevista dall'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Capo Disposizioni finanziarie.

Art. 78 - Prestiti esteri.

• Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

• Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente art. 3.

• Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

• All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corri- spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

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